La polizza RCA (abbreviazione di Responsabilità Civile Autoveicoli) è il contratto concluso tra l’assicurato e la compagnia assicurativa che liquida i danni materiali o fisici causati dal veicolo a terzi in caso di sinistro. L’accordo prevede il pagamento del cosiddetto premio da parte dell’assicurato che viene calcolato su base annuale.

L’assicurazione RC Auto è obbligatoria per legge e copre il veicolo anche quando è in sosta. Il contratto può non essere stipulato se l’auto non viene utilizzata e viene custodita in un luogo privato, quale ad esempio un garage, mentre deve essere assicurata – nonostante il mancato impiego – se parcheggiata in un luogo pubblico. Senza polizza RC non è possibile circolare in Italia con un veicolo a motore.

Se la vettura possiede una regolare copertura, gli eventuali danni causati da un sinistro saranno risarciti dalla compagnia nei limiti previsti da un massimale, vale a dire una cifra massima (concordata al momento della sottoscrizione del contratto di polizza) che la stessa assicurazione risarcisce in caso di incidente. Dal 10 giugno 2012, come stabilito dal decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, sono stati fissati massimali più alti per garantire ai guidatori assicurati una maggiore copertura in caso di danni.

Il massimale minimo garantito è attualmente di 6.070.000 € per i danni alle persone e di 1.220.000 € per danni alle cose: oltre queste cifre sarà l’assicurato a rispondere con il proprio patrimonio. Tuttavia le compagnie possono offrire anche massimali superiori facendo pagare a colui che stipula un premio assicurativo più alto.

La polizza RC copre i danni provocati dal veicolo dell’assicurato a persone, animali o cose a seguito di un sinistro mentre non garantisce la copertura di eventuali danni fisici subiti dal guidatore che ha causato l’incidente.

Esistono dei casi in cui l’assicurazione, pur dovendo indennizzare il danneggiato, può pretendere la restituzione di quanto pagato. Questi casi sono indicati in polizza come rivalse. Esistono inoltre dei casi in cui la copertura non è operante: in questi casi si parla di esclusioni e l’elenco completo delle casistiche non coperte dal contratto RC è riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Fino al 2012 i contratti RC Auto godevano del cosiddetto tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo. Il Decreto Legge numero 179 entrato in vigore dal primo gennaio del 2013
(noto anche come Decreto di Sviluppo bis) ha sancito la sua abolizione.

I vantaggi di questa misura sono stati molteplici per i contraenti che adesso sono più liberi di cambiare compagnia assicurativa senza doversi preoccupare di clausole contrattuali limitanti.
Inoltre ha agevolato anche la rivisitazione dei prezzi proposti sul mercato grazie alla maggiore concorrenza tra le società assicurative.

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